Circolare 413

Circolare n. 413 – Istruzioni operative per l’accesso alla decontribuzione per le lavoratrici madri

Circolare n. 413 - Istruzioni operative per l'accesso alla decontribuzione per le lavoratrici madri ex art.1 commi da 180 a 182 della L. 30/12/2023, n. 213

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Giovanni Oceano

Direttore amministrativo

Si rende nota la circolare MIM n. 2244 del 26 marzo 2024, con la quale il Ministero ha dato indicazioni operative in merito alle modalità di accesso al cd. “Bonus mamme”, introdotto con legge 30 dicembre 2023, n. 213.
In particolare, l’articolo 1, comma 180 riconosce l’esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Il Ministero mette a disposizione del personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente ed educativo e personale ATA) un applicativo informatico, accessibile dal SIDI, mediante il quale le lavoratrici madri potranno comunicare la volontà di beneficiare della misura, nonché i dati necessari a verificare la sussistenza dei requisiti che determinano il diritto al beneficio.
Indicazioni per presentare l’istanza nell’area riservata:
Attenzione: il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00.
Per accedere al servizio l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).
Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).
Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.
Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell’esonero, è indicato che: <<Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>> Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.
Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.
Per maggiori dettagli, si allegano:
– Nota MIM prot. AOODPPR n. 2244 del 26 marzo 2024;
– Allegato – Istruzioni per la compilazione della domanda di decontribuzione bonus maternità.

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